CARPINELLI UFFICIO CASA, in ottemperanza all’art. 18 della Legge 5 marzo 2001 n. 57, che prevede l’obbligo di assicurazione a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, ha stipulato idonea polizza assicurativa per danni patrimoniali non derivanti da dolo cagionati a terzi e/o ai propri clienti, nell’esercizio dell’attività professionale di Agente d’Affari in Mediazione, come regolata dalla legge 39/89 e relativo regolamento d’attuazione e/o dalle eventuali successive norme di legge.
I conduttori immobiliari che decidono di avvalersi dei servizi di CARPINELLI UFFICIO CASA hanno inoltre la possibilità di aderire, a tariffe convenzionate, ad una polizza assicurativa a garanzia del rischio locativo per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione ed a garanzia della responsabilità civile per danni cagionati a terzi in relazione alla conduzione dell’unità immobiliare, tutelandosi pertanto in caso di danni derivanti da fatto colposo.